CATANIA: caso ripescaggi. Domanda risarcitoria, il motivo del ricorso respinto

1
2260
Giudice

Per quale motivo il ricorso con domanda risarcitoria presentato dal Catania non è stato accolto dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio? La terza sezione del TAR tira in ballo il punto D3 del comunicato ufficiale n°54 della Figc, che aveva inizialmente avviato la procedura dei ripescaggi. Il comma disponeva l’esclusione delle “società che hanno subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazioni del divieto di scommesse, scontate nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018”. Tra queste il Catania, sanzionato nel 2016.

“Tale sanzione, peraltro, non è stata impugnata dal Catania Calcio, con ciò assumendo carattere di definitività. Una tale sanzione ricade nel campo di applicazione della citata clausola preclusiva D3 che, come detto, comporta l’esclusione dalla procedura di ripescaggio che la società ricorrente vorrebbe “riportare in vita”. A ciò si aggiunga che la stessa ricorrente, a differenza di altre compagini sportive (il Novara Calcio, anche se con riferimento alla diversa clausola preclusiva “D4”), non ha peraltro contestato in alcuna sede il contenuto della predetta clausola “D3”, né dinanzi agli organi di giustizia sportiva né in sede giurisdizionale”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***

1 COMMENTO

  1. Fatemi capire, oltre al disastro spirtivo anche quello giudiziario? Che annata……

Comments are closed.