SCIBILIA: “Ristrutturazione debito e omologa Tribunale, tutto quello che c’è da sapere per le società di calcio”

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foto La Nuova Venezia

Il dottor Dante Scibilia, commercialista di Joe Tacopina e suo braccio destro a Venezia, ha realizzato un interessante articolo su ipsoa.it in relazione agli effetti delle novità introdotte dal D.L. 125/2020 nella gestione della crisi d’impresa delle società di calcio professionistiche. Se consideriamo l’attuale situazione del Catania, si leggono in particolare alcuni tratti significativi.

Come nel caso degli accordi di ristrutturazione del debito, che “potrebbero essere omologati in assenza della dichiarazione di voto o di adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, ogniqualvolta “l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’articolo 177” e, contestualmente, “la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”. Quindi, nel caso in cui la proposta concordataria o di ristrutturazione del debito è attestata come “conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria” da parte del professionista indipendente di cui all’art. 161, c. 3, L.F., ed il voto dell’Amministrazione finanziaria e/o degli enti previdenziali risulti costituire “l’ago della bilancia del giudizio di omologazione” il Tribunale potrà omologare il concordato o l’accordo di ristrutturazione del debito indipendentemente dal voto di questi ultimi. Merita, inoltre, particolare attenzione la dicitura circa la “mancanza di voto” (con riferimento alle modifiche dell’art. 180) e “mancanza di adesione” (con riferimento alle modifiche dell’art. 182-bis): il Tribunale adito potrebbe omologare il concordato o l’accordo di ristrutturazione sia in caso di protratto silenzio da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali – nei casi precedentemente esposti – sia in caso di espresso rigetto e quindi di voto negativo. Esiste, quindi, nella fattispecie Catania anche l’ipotesi che il Tribunale conceda l’omologa a prescindere dalla decisione dell’Agenzia delle Entrate.

Ma perchè l’omologa è di fondamentale importanza? Il dottor Scibilia scrive che “le società di calcio per iscriversi al campionato devono – entro i termini previsti dalle Licenze Nazionali – ottemperare ai pagamenti dei debiti verso tesserati, verso le altre società di calcio, verso le leghe, nonché provvedere al pagamento dei debiti scaduti verso enti previdenziali e verso l’Amministrazione finanziaria. Le stesse Licenze Nazionali della F.i.g.c. prevedono, inoltre, la necessità di rispettare alcuni parametri finanziari e patrimoniali al fine di poter ottenere la licenza per l’anno successivo, così come è necessario ottenere dalla società di revisione la relazione che attesti la sussistenza della continuità aziendale. I parametri sopra richiamati sono l’indice di patrimonializzazione, ove il patrimonio netto della società (al netto di deroghe per l’anno in corso per via della pandemia) deve essere pari ad almeno il 15% dell’attivo, e l’indice di liquidità, dove il rapporto tra attivo corrente e passivo corrente deve essere pari ad almeno ad 0,8″.

L’ottenimento dell’omologa entro il termine per l’iscrizione al campionato diventa “conditio sine qua non per la sopravvivenza dell’azienda e per la conservazione del patrimonio aziendale, poiché in caso di mancata iscrizione l’azienda cesserebbe di esistere e i giocatori sarebbero automaticamente svincolati. L’intervenuta omologa, infatti, permette di ripristinare l’equilibrio aziendale sotto il profilo economico-finanziario e, di conseguenza, consentire la continuità aziendale; inoltre, l’omologa consente di iscrivere in bilancio la riduzione dei debiti, con la conseguenza di generare un effetto positivo sugli indici patrimoniali e finanziari”.

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