CESSIONE CATANIA: la sola evidenza fondi non basta, ecco cosa dice il regolamento FIGC

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Figc

Dovrebbe avvicinarsi il momento della ormai arcinota fornitura della evidenza fondi, ad opera della cordata capeggiata dal Comitato presieduto da Fabio Pagliara. La cordata sarebbe composta da piĆ¹ di 15 soggetti, tra cui sponsor attualmente vicini al Calcio Catania. Sulla base del regolamento federale modificato il 7 novembre scorso dalla FIGC, ecco nel dettaglio i punti principali da soddisfareĀ sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico.

I soggetti interessati non devono avere riportato:

a. condanna passata in giudicato a pena detentiva superiore ad un anno, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. C.p.p., per reati punti con pena edittale massima non inferiore a 5 anni;

b. condanna passata in giudicato a pena detentiva, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p. o convertita in pena pecuniaria, per i reati di cui agli artt.:

– 1, 4, 6 bis, comma 1, 6 quater e 6 quinquies legge n. 401/1989;
– 9 della legge n. 376/2000;
– 640 (truffa), 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 644 (Usura), 646 (Appropriazione indebita, 648 bis (Riciclaggio), 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilitĆ  di provenienza illecita), 648 ter comma 1 (Autoriciclaggio) c.p.;

c. condanna, ancorchƩ non definitiva, anche se applicate su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 4 anni;

d. condanna, ancorchƩ non definitiva, anche se applicate su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 3 anni per i delitti di cui:

– al precedente punto b);
– agli artt. 216 (Bancarotta fraudolenta) compresa lā€™ipotesi preferenziale di cui al comma 3 e 218, comma 2 (Ricorso abusivo al credito) R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
– agli artt. 314 (Peculato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per lā€™esercizio della funzione), 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilitĆ ), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 356 (Frode in pubbliche forniture), 416 bis (associazione di tipo mafioso), 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso).

Gli acquirenti devono, inoltre, dichiarare:

– di non aver ricoperto, negli ultimi cinque anni, il ruolo di socio e/o di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nellā€™ambitoĀ federale, in societĆ  destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dellā€™affiliazione dalla FIGC.

– di non detenere partecipazioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in piĆ¹ societĆ  appartenenti alla sfera professionistica secondo quanto previsto dallā€™art. 7 comma 7 e ss dello Statuto FIGC.

Gli acquirenti dovranno, infine, dichiarare che, ai sensi della vigente normativa antimafia, di non esser stati attinti da misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo I e II del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni. Lā€™assenza di condanne e le dichiarazioni di cui ai commi che precedono, dovranno esser autocertificate mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui allā€™art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e la circostanza potrĆ  esser oggetto di verifiche ed accertamenti da parte della Federazione nei limiti delle sue prerogative. Le dichiarazioni che risultassero difformi dal vero, sono passibili di sanzioni allā€™interno dellā€™ordinamento federale ai sensi dellā€™art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Gli acquirenti dovranno comunque sottoporsi con esito favorevole alle verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.

Fondamentale possedere i requisiti di soliditĆ  finanziaria.Ā Gli acquirenti dovranno depositare presso la F.I.G.C.:

A) la dichiarazione di almeno un istituto di credito di primaria importanza nazionale e/o estera o appartenente a Gruppo Bancario, con il quale intrattengano rapporti da almeno un anno, contenente lā€™attestazione che:

a. gestiscono i rapporti finanziari con correttezza e nel rispetto della normativa e riscuotono stima e considerazione presso gli operatori finanziari ed economici;

b. ĆØ riconosciuto loro, sotto il profilo bancario, un adeguato meritoĀ creditizio;

c. hanno sempre assolto i loro impegni con regolaritĆ  e puntualitĆ ;

d. alla data dellā€™acquisizione delle quote della societĆ  sportiva professionistica sono in possesso di capacitĆ  finanziarie ed economiche tali da poter far fronte, in misura proporzionale alla partecipazione acquisita, agli impegni delle attivitĆ  imprenditoriali correlate, rappresentate:

i) dai costi medi sostenuti dalla societĆ  nelle ultime tre (3) stagioni sportive e nellā€™ambito della medesima categoria in cui milita al momento della acquisizione; ovvero in assenza delle condizioni di cui alla lettera i) che precede:

ii) dal costo medio sostenuto dalle societĆ  che militano nellā€™ambito della Lega di appartenenza della societĆ  sportiva al momento della acquisizione della partecipazione. Tale dato sarĆ  comunicato dalla medesima Lega di appartenenza.

e. non sono stati accertati fatti che abbiano ricondotto le risorse finanziarie impiegate ai fini dellā€™acquisizione da fonti diverse dallā€™attivitĆ  economico-sociale degli acquirenti o dalla disponibilitĆ  di altre fonti lecite indicate.

(B) Per le societĆ  di Serie B e Serie C, deposito di fideiussione bancaria in misura proporzionale alla partecipazione acquisita, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata rispettivamente in favore della LNPB o della Lega Pro, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di societĆ  affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali.

C) Per le acquisizioni di partecipazioni non inferiori al 10% del capitale di societĆ  sportive professionistiche che militano nei Campionati di Serie B e di Serie C, gli acquirenti dovranno depositare, inoltre, ilĀ piano triennale degli investimenti che intendono sviluppare, in misura proporzionale alla partecipazione acquisita, con indicazione della relativa copertura finanziaria.

Le acquisizioni di partecipazioni non inferiori al 10% del capitale di societƠ sportive professionistiche nonchƩ tutta la documentazione attestante i requisiti sopra indicati e, per le societƠ di Serie B e di Serie C, la fideiussione bancaria ed il piano triennale degli investimenti dovranno essere presentate, ai fini sportivi, alla F.I.G.C. entro 15 (quindici) giorni dalla avvenuta acquisizione della partecipazione.

Il riconoscimento, ai fini sportivi, del trasferimento delle quote e/o delle azioni agli acquirenti ĆØ subordinato alla approvazione da parte del Presidente federale, che si avvale di una Commissione per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti punti. La Commissione ĆØ formata da 5 componenti effettivi e da 3 componenti supplenti nominati dal Presidente Federale, sentiti i Presidenti delle Leghe Professionistiche. Laddove le attivitĆ  di verifica fossero particolarmente complesse, la Commissione potrĆ  avvalersi dellā€™ulteriore supporto dei componenti supplenti. Lā€™esito delle verifiche svolte della Commissione ĆØ trasmesso al Presidente federale per il seguito di competenza.

Nessuna attivitĆ , a rilevanza federale e/o comunque che determini effetti in ambito federale, potrĆ  essere svolta dagli acquirenti fino allā€™esito delle verifiche della Commissione a seguito della avvenuta comunicazione del passaggio di quote che precede nonchĆ© fino alla approvazione da parte della FIGC. La Commissione si esprimerĆ  sulla base dei documenti e delle autocertificazioni pervenute.

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