GIUDICE SPORTIVO: ammenda di 3mila euro inflitta al Catania, le motivazioni

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Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, ha inflitto al Catania un’ammenda di 3mila euro a seguito di una serie di episodi che si sono verificati nel corso della partita di Francavilla Fontana. Nel comunicato emesso in queste ore si legge:

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, dal 40° minuto del secondo tempo sino al termine della gara, due bottigliette d’acqua di cui una vuota e una semipiena, un occhiale da sole, tre pezzi di seggiolini divelti e cinque fumogeni sul terreno di gioco (eccetto uno dei tre pezzi di seggiolino lanciato nel recinto di gioco) causando la bruciatura del manto erboso e la sospensione della gara da parte dell’Arbitro in due occasioni (al 42° minuto del secondotempo e al 43° minuto del secondo tempo) per consentire ai Vigili del Fuoco la rimozione degli stessi;
2. nell’aver danneggiato sei seggiolini nel Settore loro riservato;
B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, intonato:
1. al 4° minuto del secondo tempo, per tre volte un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto più volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
2. dopo il 45° minuto del primo tempo, per due volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la pericolosità della condotta sub A) n.1, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.,documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

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