CATANIA: penalizzazione in classifica ridotta ad un punto

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Figc

RICORSO CALCIO CATANIA SPA avverso le sanzioni:

– penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016;

– ammenda di € 500,00,

inflitte alla società reclamante, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all’art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 10) e punto 5) del C.U. n. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2015/2016 – nota n. 2995/39 pf15-16 SP/blp del 30.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

RICORSO SIG. MILAZZO CARMELO ANTONIO avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 4 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all’art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 10) e punto 5) del C.U. n. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2015/2016 della società Calcio Catania Spa – nota n. 2995/39 pf15-16 SP/blp del 30.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

RICORSO PROCURATORE FEDERALE avverso la declaratoria di inammissibilità del deferimento disposto nei confronti della Società Calcio Catania, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sig. Pablo Gustavo Cosentino, all’epoca dei fatti Legale Rappresentante pro-tempore della Società, per violazione di cui all’art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I) paragrafo I) lettera c) punto 1) del C.U. n. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2015/2016 – nota n. 5323/358pf15-16/SP/gb del 26.11.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 45/TFN del 17.12.2015)

La C.F.A., Sezioni Unite, RIUNITI i ricorsi nn. 1) e 2) li ACCOGLIE IN PARTE e, per l’effetto:

– riduce la sanzione della penalizzazione inflitta alla società ad 1 punto;

– riduce la sanzione dell’inibizione al Sig. Milazzo a mesi 2 di inibizione. Conferma per il resto.