GIUDICE SPORTIVO: ammenda al Catania, squalificati Monteagudo e Russini

0
1342

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, ha adottato le seguenti deliberazioni dopo lo svolgimento del derby Catania-Palermo:

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

ALMICI ALBERTO (PALERMO) per avere tenuto, al 35°minuto del secondo tempo, una condotta non corretta e violenta in quanto, a gioco fermo, prima di riprendere il gioco da una rimessa laterale, si dirigeva verso un raccattapalle con l’intenzione di recuperare il pallone per riprendere il gioco velocemente; il raccattapalle nascondeva il pallone dietro la schiena e ALMICI lo afferrava per il giubbotto e lo strattonava con veemenza al fine di riprendere il pallone. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli.

LUPERINI GREGORIO (PALERMO) per avere, al 45°minuto del secondo tempo, commesso un grave fallo di gioco su un avversario con vigoria sproporzionata, senza provocare conseguenze fisiche allo stesso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

RUSSINI SIMONE (CATANIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

MONTEAGUDO JUAN CRUZ (CATANIA)

AMMENDA SOCIETA’

€ 1000 CATANIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 7° minuto del secondo tempo, lanciato tre fumogeni sulla pista di atletica. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che i lanci non hanno provocato conseguenze (r. proc. fed, r. c.c.).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***