GIUDICE SPORTIVO: Catania-Turris, ammenda ai due club. Squalificati Matera e Caneo

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Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, relativamente alla partita Catania-Turris disputata sabato scorso ha determinato le seguenti sanzioni nei confronti delle due squadre:

1.Ammenda di 800 euro al Catania “per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud -sotto Settore “CSC”, intonato: 1. al 42° minuto del primo tempo un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria; 2. al 43° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale; 3. al 73° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria, ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed.)”;

2.Ammenda di 400 euro alla Turris“per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere danneggiato la porta dello spogliatoio loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., integrazione r. c.c., – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto)”;

3. Un turno di squalifica per l’allenatore Bruno Caneo ed il calciatore della Turris Antonio Matera. Il primo “per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si dirigeva verso l’Arbitro e pronunciava al suo indirizzo una frase irriguardosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta”. Il secondo “per avere, al termine della gara, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto dalla panchina si dirigeva verso l’Arbitro e pronunciava al suo indirizzo una frase offensiva. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta”.

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