CATANIA: regole per i tesseramenti nella stagione 2016/2017

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Mercato calciatori Catania

1. Controlli, garanzie, visto esecutività

I controlli e le garanzie necessari sono previsti dalle disposizioni economico-finanziarie per le Società Professionistiche. La variazione di tesseramento diviene efficace, salvo quanto previsto dal punto 11 secondo capoverso, con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla Lega competente a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica. Dal giorno successivo alla data del visto di esecutività consegue la possibilità di utilizzazione del calciatore. In particolare, per i calciatori professionisti, le società non potranno utilizzare gli stessi prima che venga emesso il visto di esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l’assenso espresso della società titolare del precedente rapporto. Gli accordi potranno essere esaminati soltanto se sottoscritti dal legale rappresentante della società, o da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare validamente la Società agli effetti sportivi e nei rapporti federali, e dal calciatore. Ricevuto il visto di esecutività l’accordo non potrà essere più modificato in nessuna delle sue parti. La società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con altra società, ad acquisire l’assenso del calciatore, nella forma della sottoscrizione autografa dell’accordo stesso. 2 207/404

2. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all’art. 105, commi 1 e 2 delle N.O.I.F., è consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare presso la Lega competente, in originale o tramite posta elettronica certificata, accordi preliminari a partire da lunedì 16 maggio 2016 e fino a giovedì 30 giugno 2016, purché tali accordi non interessino società e calciatori dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. I preliminari pervenuti dopo giovedì 30 giugno 2016 saranno passati agli atti privi di efficacia.

3 Opzioni e controopzioni – artt. 101 comma 6, 103 comma 2 N.O.I.F.

L’esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto relativi alla stagione sportiva 2015/2016, deve essere effettuato:

– da lunedì 20 giugno a mercoledì 22 giugno 2016, per le opzioni;

– da giovedì 23 giugno a sabato 25 giugno 2016, per le controopzioni.

L’esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l’apposito modulo fornito dalle Leghe competenti. Tale modulo deve essere depositato, in originale o inviato tramite posta elettronica certificata nei predetti termini presso le Leghe competenti o i Comitati interessati. In ogni caso, il predetto modulo dovrà essere contestualmente inviato, anche alla società controparte. A pena di nullità, la società dovrà inoltre contestualmente comunicare ai soggetti di cui sopra l’esercizio del diritto a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica. Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l’accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata. I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2015/2016 e nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto temporanei stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2016/2017, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

– da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2017 (ore 23.00)

4. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

a) Calciatori “Giovani di Serie” – art. 39 comma 1 N.O.I.F. Il tesseramento dei calciatori “Giovani di Serie” (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto in deroga all’art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., fino a mercoledì 31 maggio 2017. La data di invio o deposito delle richieste, in originale o tramite posta elettronica certificata, alla Lega competente stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori Professionisti – art. 39 comma 3 N.O.I.F. Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 9, la richiesta di tesseramento di calciatori professionisti di seguito indicati dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi:

b1) Calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto entro giovedì 30 giugno 2016 o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatori professionisti svincolati entro giovedì 30 giugno 2016 o calciatori giovani di serie, giovani dilettanti e non professionisti svincolati ex art. 107 delle N.O.I.F. e art. 118 delle N.O.I.F.:

– da venerdì 1° luglio 2016 a venerdì 31 marzo 2017

b2) Calciatori professionisti con precedente rapporto, risolto ai sensi dell’articolo 117 N.O.I.F.

– da venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2016 (ore 23.00) – da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2017 (ore 23.00)

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F. I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

– da venerdì 1° luglio a domenica 31 luglio 2016 (ore 23.00) – autonoma sottoscrizione;

– da lunedì 1° agosto a mercoledì 31 agosto 2016 (ore 23.00) – con consenso della società dilettantistica;

– da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2017 (ore 23.00) – con consenso della società dilettantistica. La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei suddetti termini.

5. Trasferimenti calciatori “Giovani di Serie” o “Giovani Dilettanti” – artt. 100, 101 e 104 N.O.I.F.

Il trasferimento di un calciatore “Giovane di Serie” tra Società Professionistiche e il trasferimento di un calciatore “Giovane Dilettante” o non professionista nei limiti di età di cui all’art. 100 delle N.O.I.F. da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed essere depositato, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi:

– da venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2016 (ore 23.00)

– da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2017 (ore 23.00)

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F.. La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei suddetti termini.

6. Cessione di contratto stipulato con calciatori professionisti – artt. 95, 102, 103 e 104 N.O.I.F.

La cessione di un contratto stipulato con calciatore professionista (art. 102 delle N.O.I.F.) può avvenire nei seguenti periodi:

– da venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2016 (ore 23.00)

– da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2017 (ore 23.00)

Nei periodi di cui sopra la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 103 e 104 delle N.O.I.F.. La cessione di contratto dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei suddetti termini.

7. Calciatori provenienti da Federazione Estera e primo tesseramento alla F.I.G.C. di calciatori mai tesserati all’estero

a) La richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti” provenienti da Federazione estera (con lo status di dilettante o con quello di professionista) dovrà pervenire o essere depositata presso la F.I.G.C. e per conoscenza presso la Lega competente, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi:

– da venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2016 (ore 23.00)

– da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2017 (ore 23.00)

b) La prima richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti” mai tesserati all’estero dovrà pervenire o essere depositata presso la F.I.G.C. e per conoscenza presso la Lega competente in originale o tramite posta elettronica certificata, nel seguente periodo:

– da venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2016 (ore 23.00)

– da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2017 (ore 23.00)

c) La richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti” provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto nella precedente stagione sportiva terminata entro domenica 31 luglio 2016 dovrà pervenire o essere depositata presso la F.I.G.C. e per conoscenza presso la Lega competente in originale o tramite posta elettronica certificata, nel seguente periodo:

– da venerdì 1° luglio 2016 a venerdì 31 marzo 2017 (ore 19.00)

d) La richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. di calciatori “Giovani di Serie” provenienti da Federazione estera dovrà pervenire o essere depositata presso la F.I.G.C. e per conoscenza presso la Lega competente in originale o tramite posta elettronica certificata, nel seguente periodo:

– da venerdì 1° luglio 2016 a mercoledì 31 maggio 2017 (ore 19.00)

e) La prima richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. di calciatori “Giovani di Serie” mai tesserati all’estero dovrà pervenire o essere depositata presso la F.I.G.C. e per conoscenza presso la Lega competente in originale o tramite posta elettronica certificata, nel seguente periodo:

– da venerdì 1° luglio 2016 a mercoledì 31 maggio 2017 (ore 19.00)

I calciatori “Giovani di Serie” tesserati ai sensi delle lettere d) ed e) possono acquisire lo status di “professionista” nei seguenti periodi:

– da venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2016 (ore 19.00)

– da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2017 (ore 19.00) Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Comunicato Ufficiale si fa rinvio alle N.O.I.F. e al Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori in vigore.

8. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti – art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi:

– da venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2016 (ore 23.00), per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva

– da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2017 (ore 23.00) La risoluzione dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega di competenza, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei suddetti termini.

9. Tesseramento in deroga calciatori professionisti con rapporto scaduto o consensualmente risolto entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sul Trasferimento di Calciatori, le società, nei termini sotto riportati, possono avanzare istanza di tesseramento di massimo 2 (due) calciatori professionisti, il cui rapporto con la precedente società sia scaduto o sia stato risolto consensualmente entro la fine di uno dei due periodi di tesseramento. Qualora detti calciatori provengano da Federazione estera, restano ferme ed impregiudicate le limitazioni dettate annualmente dal Consiglio Federale per i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla UE e alla EEE. La richiesta di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente o presso la F.I.G.C., e per conoscenza presso la Lega competente, qualora il calciatore provenga da Federazione estera, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi:

a) Contratto scaduto o risolto consensualmente da venerdì 1° luglio 2016 alla fine del primo periodo di tesseramento:

– da giovedì 1° settembre a venerdì 16 dicembre 2016 (ore 19.00)

– da mercoledì 1° febbraio a martedì 28 febbraio 2017 (ore 19.00)

b) Contratto scaduto o risolto consensualmente da giovedì 1° settembre 2016 alla fine del secondo periodo di tesseramento:

– da mercoledì 1° febbraio a martedì 28 febbraio 2017 (ore 19.00)

10. Termini annuali richiesti da norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) art. 33, comma 2 delle N.O.I.F.: riconferma calciatori classe 1997 “Giovani di Serie” per rapporto di addestramento tecnico:

– da venerdì 1° luglio a venerdì 15 luglio 2016 – (vale data di deposito, in originale o tramite posta elettronica certificata)

b) art. 33, comma 2 delle N.O.I.F.: riconferma calciatori classe 1996 “Giovani di Serie” per primo contratto professionistico:

– da mercoledì 1° giugno a giovedì 30 giugno 2016 – (vale data di deposito, in originale o tramite posta elettronica certificata)

c) art. 107 delle N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatori “Giovani di Serie”:

– da venerdì 1° luglio a venerdì 15 luglio 2016 – (vale data di deposito, in originale o tramite posta elettronica certificata)

– da giovedì 1° dicembre a venerdì 16 dicembre 2016 – (vale data di deposito, in originale o tramite posta elettronica certificata)

11. Termini di decorrenza

La decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito o arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, mentre l’utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo alla data del visto di esecutività. Per i calciatori provenienti da Federazione estera o al primo tesseramento in Italia e mai tesserati all’estero la decorrenza del tesseramento è stabilita a partire dalla data indicata dalla F.I.G.C. nella lettera di autorizzazione del tesseramento, mentre l’utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo a tale data. In conseguenza di ciò, nessuna prestazione può essere richiesta a qualunque titolo al calciatore, prima che sia intervenuto tale visto di esecutività. L’esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la Lega, nonché quello per il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti avverranno secondo l’ordine di arrivo o di deposito delle richieste di tesseramento o di variazione di tesseramento.