PROCURA FEDERALE: deferiti 16 club. Compreso il Catania, Gasparin e Lo Monaco

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Figc

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e trasmessi all’Ufficio della Procura Federale lo scorso 26 febbraio, disposto con provvedimento del 29 marzo 2016, ai sensi dell’art. 32 ter, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. la riapertura delle indagini ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare 16 società (Inter, Juventus, Napoli, Palermo, Chievo Verona, Lazio, Genoa, Pescara, Catania, Cesena, Ternana, Vicenza, Livorno, Portogruaro, Grosseto e Reggina) a titolo di responsabilità diretta per una serie di violazioni del Codice di Giustizia Sportiva e del regolamento Agenti di Calciatori. Deferiti anche dirigenti e calciatori delle società sopra citate.

Nel caso del Catania, deferito Sergio Gasparin, all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza del Catania Calcio S.p.A.:

  • per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08//04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso di fatto dell’opera professionale dell’Agente sig. Alessandro Moggi, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso agente assisteva di fatto anche il sig. Nicola Legrottaglie, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la società Catania Calcio S.p.A. del 7.5.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi”;

Pietro Lo Monaco, all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza del Catania Calcio S.p.A. e della società U.S. Città di Palermo s.p.a.:

  • per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/10 al 31/03/2015 per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Alessandro Moggi, conferendo allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva di fatto anche il Sig. Nicola Legrottaglie, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la società Catania Calcio S.p.A. del 26.08.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; – per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) dell’art. 22, comma 4, del Regolamento Agenti in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015 nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I:F. per non essersi assicurato che il nominativo delll’agente Alessandro Moggi al quale al società aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Nicola Legrottaglie del 26.08.2011; – per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15 per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Riccardo Calleri, che era stretto collaboratore del Sig. Moggi e che prestava la propria attività in favore della società U.S. Città di Palermo s.p.a. in virtù di formale incarico conferito, mentre l’agente Sig. Alessandro Moggi assisteva il Sig. Salvatore Aronica, in forza di formale mandato conferitogli, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e società del 03.01.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Calleri e il Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;
  • la società Calcio Catania, “a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine alle condotte poste in essere dal proprio tesserato con potere di rappresentanza sig.ri Pietro Lo Monaco ed in ordine agli addebiti contestato al proprio dirigente con potere di rappresentanza sig. Sergio Gasparin”.

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