SERIE D: Giorgione, pagamento delle spese in favore del Catania SSD

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Figc

Dopo che il Tribunale Federale Nazionale aveva rigettato ufficialmente “per mancanza di presupposti” l’istanza cautelare basata sul mancato ripescaggio del Giorgione in Serie D, con il club veneto che aveva contestato l’ammissione in soprannumero del Catania SSD, adesso arriva la bocciatura definitiva del ricorso. I rossostellati, pertanto, restano in Eccellenza.

“IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE – si legge – ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 1° settembre 2022, sul ricorso ex art. 86 CGS – FIGC con istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 96 CGS – FIGC proposto dalla società ASD Giorgione Calcio 2000 contro Lega Nazionale Dilettanti – LND, nonché nei confronti di Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, Dipartimento Interregionale – LND e società Catania SSD a RL avverso la delibera assunta dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti in data 3 agosto 2022 e pubblicata con il C.U. n. 51 del 4 agosto 2022 nella parte in cui il Consiglio Direttivo LND deliberava la “ammissione al Campionato di Serie D della società Catania SSD a RL, in soprannumero ai sensi dell’art. 52 comma 10 NOIF” nonché ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente, il seguente P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dalla società ASD Giorgione Calcio 2000. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese in favore della Lega Nazionale Dilettanti e della società Catania SSD a RL che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna delle due parti”.

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