GIUDICE SPORTIVO: Catania-Rimini, ammenda al club etneo più varie inibizioni e squalifiche

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In occasione del match di Coppa Italia vinto dal Catania contro il Rimini, il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 29 Febbraio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

1.ammenda al Catania di 3.500 euro “A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 20° e 35° minuto del primo tempo, due bottigliette d’acqua semipiene nel recinto di gioco, senza conseguenze; B) per avere la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 24° minuto del primo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria, ripetuti per un minuto, che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale; C) per avere i suoi sostenitori (circa il 70%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 27° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria, ripetuto per un minuto; D) per avere, all’86° minuto della gara, dopo la segnatura della seconda rete da parte della propria Squadra, i suoi raccattapalle tenuto un comportamento non corretto: facendo mancare dal recinto di gioco i palloni in dotazione e scagliandoli verso gli spettatori, così lasciando in gioco il solo pallone con cui si stava svolgendo la gara. Con tale condotta determinavano la reazione dei componenti della panchina avversaria, i quali si procuravano un pallone di riserva posto dietro un cartellone pubblicitario al fine di renderlo immediatamente disponibile; E) per indebita presenza, dopo la concessione di sei minuti di recupero, di soggetti (circa dieci) non identificati ma riconducibili alla Società all’interno del recinto di gioco tra la panchina della propria Squadra e l’ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi; F) per indebita presenza, al termine della gara, delle persone di cui al capoverso sub E) negli spogliatoi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la gravità della condotta sub D) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.)”;

2.inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto l’8 marzo 2024 nei confronti di Armando Pantanelli “per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del giocatore avversario DEL CARRO ANDREA, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e rivolgeva al suo indirizzo gesti offensivi così provocando un forte clima di tensione tra i componenti delle panchine. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale)”;

3.inibizione a tutto il 19 marzo 2024, invece, all’indirizzo di Antonino Russo “per avere, nella qualità di DGE, rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, C.G.S., dopo la segnatura della rete da parte della sua Squadra, tenuto una condotta non corretta, in quanto correva verso i componenti della panchina avversaria e sottraeva un pallone di riserva che gli avversari avevano raccolto per renderlo immediatamente disponibile, dopo che i raccattapalle avevano allontanato gli altri palloni. Con tale condotta ritardava la ripresa del gioco e determinava un clima di tensione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la grave antisportività della condotta posta in essere”;

4.una gara di squalifica a Domenico Di Cecco “per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, entrava sul terreno di gioco, e si avvicinava a quest’ultimo a meno di un metro protestando platealmente nei suoi confronti, per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta”;

5.due gare di squalifica ed ammonizione a Claudio Morra “per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, entrava sul terreno di gioco, e si avvicinava a quest’ultimo a meno di cinquanta centimetri dal viso pronunciando una frase irrispettosa ed offensiva ripetuta per cinque volte, accompagnata con plateali gesti offensivi, per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la particolare offensività della condotta verbale e gestuale tenuta”;

6.un turno di squalifica ad Andrea Delcarro “per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del componente della panchina avversaria PANTANELLI ARMANDO, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e pronunciava al suo indirizzo frasi offensive, in modo reciproco con il suo interlocutore, così provocando un forte clima di tensione tra i componenti delle panchine. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, calciatore di riserva)”.

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