ABBONAMENTI: Catania, il dato aggiornato. Circa 6.700 gli abbonati

Disponibile il dato aggiornato a sabato 8 ottobre degli abbonamenti sottoscritti, in occasione del settantacinquesimo giorno di attività dei punti vendita. Al momento sono 6.687 i tifosi del Catania che assicurano la loro presenza allo stadio “Angelo Massimino” nel prossimo campionato.

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CATANIA – UNDER 17/UNDER 15: sorridono i primi, non i secondi contro la Sicula Leonzio

Rossoazzurri Under 17 e Under 15 in campo nel fine settimana. Dopo la convincente vittoria della Berretti contro il Catanzaro, l’Under 17 di Gaetano Bellia vince per 3-2 sul campo della Sicula Leonzio. Gara combattuta. Per i giovani etnei a segno Di Stefano, Maccarrone e Frisenna. Per quanto concerne la selezione Under 15 di Guglielmo Gravino, invece, sconfitta per 2-0 in trasferta, avversaria del Catania anche in questo caso la Leonzio.

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CATANIA – VIBONESE: 9.557 spettatori al Massimino ed è record stagionale

Confermate le previsioni dei giorni che hanno preceduto il fischio d’inizio di Catania-Vibonese. Ad assistere alla partita giocata allo stadio “Angelo Massimino” che, come anticipato, ha fatto registrare il record stagionale di affluenza del girone C, 9.557 spettatori nel complesso. La società rossoazzurra ha raccolto un incasso pari a 32.151 euro.

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DECRETO-LEGGE RIPESCAGGI: entrato ufficialmente in vigore, il testo integrale

Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive. (18G00143) (GU Serie Generale n.233 del 06-10-2018)

Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di introdurre
strumenti finalizzati a migliorare l’efficienza e la funzionalita’
della giustizia amministrativa, nonche’ della difesa del Comitato
olimpico nazionale italiano davanti alla giurisdizione
amministrativa, anche in relazione all’esigenza di assicurare un
veloce e agevole raccordo con l’impugnazione in sede giurisdizionale
delle decisioni sportive concernenti l’ammissione od esclusione dalle
competizioni o dai campionati delle societa’ o associazioni sportive
professionistiche, con immediato effetto per il regolare svolgimento
dei campionati in corso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 ottobre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 119, comma 1, lettera a), dopo le parole «servizi
e forniture», sono inserite le seguenti: «nonche’ i provvedimenti di
ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle
societa’ o associazioni sportive professionistiche, o comunque
incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche,»;
b) all’articolo 133, comma 1, dopo la lettera z-sexies) e’
aggiunta la seguente: «z-septies) le controversie relative ai
provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni
professionistiche delle societa’ o associazioni sportive
professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a
competizioni professionistiche.»;
c) all’articolo 135, comma 1, dopo la lettera q-quinquies) e’
aggiunta la seguente: «q-sexies) le controversie relative ai
provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni
professionistiche delle societa’ o associazioni sportive
professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a
competizioni professionistiche.»;
d) all’articolo 62, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. Nelle controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera
z-septies), contro i decreti di accoglimento che dispongono misure
cautelari ai sensi dell’articolo 56, finche’ efficaci ai sensi del
comma 4 del medesimo articolo, nonche’ contro quelli di cui
all’articolo 61, finche’ efficaci ai sensi del comma 5 del medesimo
articolo, e’ ammesso l’appello al Consiglio di Stato nei soli casi in
cui l’esecuzione del decreto sia idonea a produrre pregiudizi
gravissimi ovvero danni irreversibili prima della trattazione
collegiale della domanda cautelare. Il Presidente, omessa ogni
formalita’, provvede con decreto sulla domanda solo se la ritiene
ammissibile e fondata. Gli effetti della decisione di accoglimento
cessano con la perdita di efficacia del decreto appellato ai sensi
dei citati articoli 56, comma 4, e 61, comma 5.».
2. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si puo’ avvalere
del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43
del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
3. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n.
220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n.
280, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono in ogni caso
riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed
alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie aventi ad oggetto
i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni
professionistiche delle societa’ o associazioni sportive
professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a
competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta
esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta
salva la possibilita’ che lo statuto e i regolamenti del CONI e
conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e
16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi
di giustizia dell’ordinamento sportivo che, ai sensi dell’articolo 2
comma 2, decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e
le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo,
siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di 30 giorni
dalla pubblicazione dell’atto impugnato. Con lo spirare di tale
termine il ricorso all’organo di giustizia sportiva si ha per
respinto, l’eventuale decisione sopravvenuta di detto organo e’ priva
di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei
successivi 30 giorni, ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
4. Il CONI e le Federazioni sportive adeguano i propri statuti ai
principi stabiliti dal presente articolo. Le norme di cui ai commi 1,
2 e 3 si applicano anche ai processi ed alle controversie in corso.
Le controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva
aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle
competizioni professionistiche delle societa’ o associazioni sportive
professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a
competizioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi al
Tribunale amministrativo regionale nel termine di trenta giorni
decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con
gli effetti di cui all’articolo 11, comma 2, del codice del processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Decorso tale termine la domanda non e’ piu’ proponibile. Entro lo
stesso termine possono essere impugnate in sede giurisdizionale le
decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente
all’entrata in vigore del presente decreto per le quali siano
pendenti i termini di impugnazione.
5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le autorita’ interessate provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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SERIE C: girone C, classifica marcatori. Sale anche Lodi. Vetta a quota 3 gol

3  Ernesto Starita (Bisceglie), Luigi Canotto (Juve Stabia), Riccardo Rossini (Rende)
2  Luigi Castaldo (Casertana), Massimiliano Carlini (Juve Stabia), Francesco Golfo (Trapani), Emanuele Catania (Siracusa), Giacomo Tulli (Trapani Calcio), Federico Vázquez (Siracusa), Manuel Sarao (Virtus Francavilla), Jacopo Sciamanna (Cavese), Badr El Ouazni (Juve Stabia), Nicola Ciccone (Catanzaro), Theophilus Awua (Rende)

1  Francesco Lodi (Catania), Francesco Ripa (Sicula Leonzio), Adriano Mezavilla (Juve Stabia), Kalifa Manneh (Catania), Tommaso Silvestri (Catania), Daniele Paponi (Juve Stabia), Michele Scaringella (Matera), Santo D’Angelo (Sicula Leonzio), Nicholas Allievi (Juve Stabia), Giacomo Calò (Juve Stabia), Angelo D’Angelo (Casertana), Juan Ramos (Trapani), Domenico Franco (Rende), Francesco Vivacqua (Rende), Dimitrios Sounas (Monopoli), Marco Biagianti (Catania), Federico Pasqualoni (Casertana), Fabrizio Melara (Juve Stabia), Ramzi Aya (Catania), Mattia Rossetti (Sicula Leonzio), Stefano Padovan (Casertana), Pasquale Rainone (Casertana), Giancarlo Gallifuoco (Rieti), Salvatore Sandomenico (Reggina), Tiziano Tulissi (Reggina), Émerson (Potenza), Doudou Mangni (Monopoli), Giovanni Della Corte (Paganese), Manuel Ricci (Matera), Denny Gigliotti (Rende), Filippo Lorenzini (Casertana), Ciro De Angelis (Monopoli), Salvatore Tazza (Paganese), Fabio Maistro (Rieti), Luis Alfageme (Casertana), Luca Piana (Paganese), Antonio Floro Flores (Casertana), Erasmo Mulè (Trapani), Leonardo Taurino (Vibonese), Felice Evacuo (Trapani), Manuel De Carolis (Vibonese), Anthony Taugourdeau (Trapani). Luca Pagliarulo (Trapani), Daniele Ferretti (Trapani).

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CATANIA: fa festa anche la Berretti che rifila tre gol al Catanzaro

Nel giorno stesso in cui l’allenatore della Berretti del Catania Orazio Russo festeggia il compleanno e la Prima Squadra vince nettamente contro la Vibonese, i giovani rossoazzurri fanno altrettanto con un’altra formazione calabrese, il Catanzaro. Successo anche in questo caso, con il risultato di 3-0 in virtù delle reti siglate da Pecorino, Rossitto e Di Stefano. Tutto facile ieri pomeriggio per la Berretti che inizia il percorso nel migliore dei modi.

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AYA: “Unione, determinazione e carattere”

Il difensore del Catania Ramzi Aya, andato a segno contro la Vibonese sconfitta per 3-0 al “Massimino”, su Facebook torna sulla seconda vittoria consecutiva ottenuta scegliendo le seguenti parole per sintetizzarne il valore:

“Difficoltà superate con unione, determinazione e carattere.. grande vittoria !!”.

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CATANIA: Bucolo, giorno del compleanno…

Nota del Calcio Catania

Ricorrenza in casa Catania: Saro Bucolo compie 30 anni.
Al centrocampista catanese, cresciuto nel nostro settore giovanile e giunto alla terza stagione consecutiva con la prima squadra rossazzurra, i più sinceri auguri.

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MAROTTA: da “nemico” del Massimino alla standing ovation

Grande entusiasmo sabato allo stadio “Angelo Massimino”. Atmosfera calda, coinvolgente, che ha contribuito a mettere le ali al Catania e ad Alessandro Marotta. L’attaccante, che ha scelto di sposare il progetto anche per il calore del pubblico etneo, non è riuscito ad entrare nel tabellino dei marcatori. Ci ha provato a più riprese, scegliendo anche la carta del preziosismo. Con colpi di tacco, sforbiciate e giocate d’alta scuola che hanno infiammato la tifoseria.

Proprio lui che, nei mesi scorsi, nello stesso impianto sportivo veniva fischiato sonoramente essendo rivale del Catania nella corsa alla finalissima Play Off da giocatore della Robur Siena. La standing ovation che tutto lo stadio gli ha riservato ieri contro la Vibonese, nel corso del secondo tempo, evidenzia un aspetto significativo: Marotta è già entrato nel cuore del popolo rossoazzurro e si prepara a scrivere nuove pagine di storia.

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BIAGIANTI, dedica speciale: “Ti stiamo aspettando…”

Non ha la fame di goleador, quindi andare a segno è stato un momento particolare per Marco Biagianti, centrocampista e capitano di questo Catania tutto cuore e grinta. Il gol che ha permesso alla squadra di sbloccare il risultato contro la Vibonese ha una dedica particolare. Sua moglie, infatti, è in dolce attesa di una femminuccia. “Ti stiamo aspettando”, il messaggio su Instagram di Biagianti.

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