GALIGANI: “Fabbricini, Malagò e Lotito autori del caos. Figc, maxi risarcimento e bilancio in rosso”

Ennesima puntata di una vicenda per la quale si tarda a trovare una soluzione. Torna a parlarne Vittorio Galigani a graffisulpallone.com. Queste alcune delle parole più significative evidenziate:

“Non dobbiamo dimenticare chi è, chi sono i responsabili di questo sfacelo totale. Il calcio italiano, nel presente, sta facendo ridere tutta Europa. Nomi e cognomi? Giovanni Malagò e Roberto Fabbricini, con la partecipazione “ordinaria” di Claudio Lotito. Il magno! Con un distinguo. Anche se il caos ordinato ha avuto successo e “la tempesta perfetta” si è realizzata, i nodi (prima o poi) verranno al pettine. Prima o poi si riavrà un presidente federale. Fabbricini cosa lascerà in eredità? Nulla sulla riforma dei Campionati. Niente sulla Giustizia. Nessuna decente innovazione (quel flop delle seconde squadre grida ancora vendetta)”. 

“Catania, Novara, Siena, Ternana, Palermo, Entella, Pro Vercelli, forse avanza qualcuno. Tutti ingiustamente esclusi chiederanno alla Federcalcio il risarcimento per non aver potuto disputare il campionato che gli sarebbe spettato. Calcolo (al ribasso) una cinquantina di milioni di Euro. Con il bilancio federale già in rosso, non so proprio come la prossima governance potrà risolvere il problema. Come è noto, qualcuno ha già fatto piovere sulla testa del signor Fabbricini (il commissario Fabbricini) una denunzia per abuso d’ufficio. Anche la Federcalcio dovrebbe tutelarsi, proporre una bella azione di responsabilità. Altro che far partire i Campionati!”.

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AVV. PRO VERCELLI: “In un senso o nell’altro, nessuna risposta nel merito! Decisione incomprensibile”

L’avvocato che tutela gli interessi della Pro Vercelli Cesare Di Cintio analizzare a caldo la decisione del Tribunale Federale Nazionale di respingere i ricorsi. Queste le sue parole a tuttoc.com:

“Credo sia una decisione che sicuramente farà discutere. Sorprende tutti il dichiarare inammissibili i ricorsi quando il supremo organo di giustizia sportiva, cioè il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, aveva detto che proprio il TFN era il tribunale competente per esprimere un giudizio sulla vicenda. Il problema non sono le norme della giustizia sportiva che esistono e sono chiare ma è l’applicazione delle stesse che ha generato mostri giuridici. Una decisione così incomprensibile dal punto di vista giuridico non potrà che essere posta all’attenzione della politica. Auspico un intervento del governo, è inaudito che delle società non abbiano avuto giustizia dopo tutto questo tempo: in un senso o nell’altro non è stata presa una risposta nel merito. È un’ipotesi di denegata giustizia.

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CASO RIPESCAGGI: le motivazioni ufficiali del TFN che legittimano l’operato di Fabbricini

Dispositivo sentenza Tribunale Federale Nazionale

Alla luce degli atti di causa e degli scritti difensivi questo Tribunale è giunto alle conclusioni che
seguono.
Preliminarmente deve evidenziarsi che i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti commissariali lamentandone la legittimità sotto svariati profili che qui possono sintetizzarsi:

– eccesso di potere e la conseguente nullità delle delibere del Commissario Straordinario, per violazione
dell’art. 6, comma 2, e 28 bis, comma 3, lett. b), Statuto FIGC, in relazione agli artt. 11, comma 3, e 13,
comma 1, delle NOIF;
– la carenza di poteri del Commissario Straordinario in ordine alla modifica dell’ordinamento dei
campionati, per violazione dell’art. 27, comma 3, lett. d), dello Statuto FIGC;
– l’eccesso di potere, lo sviamento di potere, la disparità di trattamento nonché l’ingiustizia manifesta
delle delibere del Commissario Straordinario impugnate;
– la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 49 e 50 delle NOIF e la violazione e falsa applicazione dei
principi di affidamento e di legittima aspettativa;
– l’eccesso di potere, lo sviamento, la contraddittorietà e il contrasto con precedenti.
– la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, dello Statuto FIGC ed eccesso di potere;
– nullità delle delibere emanate dal Commissario Straordinario FIGC, per violazione dell’art. 13 NOIF e
violazione dell’art. 21-septies l. 241/1990, per la mancata sottoscrizione del Segretario Federale;
– eccesso di potere, sviamento di potere, abuso d’ufficio, violazione e/o falsa applicazione della delibera
della giunta del CONI n. 52 del 1 febbraio 2018;
– illegittimità del Comunicato Ufficiale n. 47 del 13 agosto 2018, eccesso di potere, violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 50, comma 2, NOIF, del principio di retroattività e del principio di democrazia;
– illegittimità del C.U. n. 48 per eccesso di potere, violazione e/o falsa applicazione del principio di
ragionevolezza, illogicità e/o contraddittorietà dei provvedimenti;
– illegittimità del C.U. n. 49 per eccesso di potere, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 50
NOIF;
– violazione dell’art. 3 dello Statuto FIGC – Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dell’art.
6 CEDU – violazione dell’art. 97 Costituzione.

Sotto altro profilo le sole Società Siena Robur e Ternana hanno specificatamente impugnato anche il provvedimento assunto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B datato 31 luglio 2018, n. 53 con il quale la predetta Lega si è rifiutata di emettere le certificazioni di sua competenza previste dal C.U. n. 18 del 18 luglio 2018 (autonomamente impugnato innanzi al Collegio di Garanzia del CONI dalla Società Ternana Srl e dalla Società Pro Vercelli, con riferimento ai verbali di assemblea della Lega Nazionale Serie B del 10 luglio e del 30 luglio).
Con riferimento ai ricorsi in argomento questo Tribunale deve farsi carico di valutare l’eccezione formulata dalla difesa della FIGC in ordine alla sussistenza o meno di un diritto in capo alle Società che, pur non avendo conquistato sul campo il diritto alla partecipazione al campionato, ambiscono ad essere integrati negli organici del predetto campionato. Il Tribunale ritiene che tale diritto non sia rinvenibile nell’ordinamento federale, tanto è vero che non risulta in alcun modo normato dagli Statuti Federali, né dalle normative federali; al riguardo, l’art. 49 delle NOIF prima delle modifiche contestate si limitava a disciplinare il numero delle squadre facenti parte del campionato, nonché il numero delle promozioni e retrocessioni; alcuna norma invece disciplina l’obbligo o la possibilità di procedere ad integrazioni dell’organico, né sembra possibile individuare nelle ricorrenti tale diritto dal semplice fatto che le NOIF individuino il numero delle squadre partecipanti ai vari campionati.

L’unica disposizione relativa alle modalità per colmare eventuali carenze di organico la si rinviene, sempre nell’art. 49 delle NOIF, in base al quale “Per carenze di organico del campionato di Serie C – 2a divisione (C2), il relativo completamento avverrà a cura del Consiglio Federale su proposta della Lega Professionisti Serie C, nonché, in caso di ulteriori carenze, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti”. Tale disposizione, sebbene non più applicabile a seguito dell’abolizione della Serie C – 2° Divisione, comunque sembra fissare un principio secondo il quale l’eventuale integrazione degli organici è questione che involge l’organizzazione e l’ordinamento dei campionati e, pertanto, deve avvenire previa proposta o quantomeno dietro consenso delle competenti leghe che, fra l’altro, rappresentano le Società che hanno conseguito la licenza a seguito delle positive prestazioni sportive. Ciò premesso, ritiene il Collegio, che la FIGC, nel perseguimento dei propri fini e nella realizzazione degli obiettivi statutari, quale la promozione e la disciplina del gioco del calcio, goda di un’ampia discrezionalità – legata all’opportunità ed alla convenienza della scelta da effettuare – nell’individuare eventuali attività da porre in essere per disporre eventuali integrazioni degli organici, in quanto espressione di una specifica competenza funzionale volta a perseguire, nel bilanciamento degli interessi delle varie Società affiliate e dell’interesse alla fruizione del gioco del calcio ed in assenza di specifici vincoli normativi e statutari, le modalità di realizzazione di tali obiettivi. Tali attività, ivi compreso quella oggetto del presente contenzioso, rientrano in tale fattispecie e non sono sindacabili sotto il profilo della loro legittimità da questo Tribunale, se non per manifesta illogicità che, nel caso di specie, non sembra sussistere. I ricorrenti, pertanto, vantavano un interesse semplice (cd. interesse amministrativamente protetto) alla conclusione della procedura che non può trovare tutela in questa sede.

Tali considerazioni valgono anche nel caso in cui, come nel caso di specie, la FIGC si è dapprima determinata a concedere alle odierne ricorrenti l’opportunità di fare domanda per ottenere la Licenza Nazionale per l’integrazione dell’organico per la partecipazione al campionato di Serie B in quanto, da un lato non ha precluso alle stesse la possibilità di iscriversi e prendere parte al campionato di Lega Pro, al quale le stesse hanno diritto di partecipare in base ai meriti acquisiti sul campo, in secondo luogo in quanto tale esercizio del potere organizzativo è pur sempre revocabile ed emendabile in ragione di oggettive esigenze di interesse pubblico che nel caso di specie sembrano sussistere.
Al riguardo occorre evidenziare che l’andamento dei fatti sopra indicati, unitamente alle circostanze verificatesi nel momento storico in cui sono state adottate le deliberazioni censurate inducono questo Tribunale a ritenere che non vi fossero le condizioni oggettive per il Commissario Straordinario, di procedere a concludere positivamente la procedura de qua, nell’imminenza di dare avvio regolare e tempestivo al campionato di Serie B. Depongono in tale senso, da un lato le più volte evidenziate incertezze interpretative sui criteri di esclusione dal novero dei soggetti da ripescare (evidenziate in prima battuta anche dal Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B con una nota trasmessa alla FIGC), criteri rimasti sub iudice fino all’11 settembre 2018 e tuttora pendenti innanzi ai giudici amministrativi, i ricorsi pendenti in ordine al denegato rilascio della Licenza Nazionale e la conseguente ammissione al campionato proposti da alcune Società, e le ripetute istanze della Lega Serie B che, in rappresentanza delle Società che avevano conquistato sul campo il diritto di partecipare al campionato, insisteva nel disciplinare diversamente l’organico del campionato.

Il Collegio ritiene, pertanto, che in tale ottica il Commissario Straordinario, nell’esercizio delle sue prerogative (poteri del Consiglio Federale che, nella delibera della Giunta Nazionale del CONI non sembrano limitati all’ordinaria amministrazione) abbia dapprima emanato una norma di rango regolamentare di chiusura volta a garantire, anche per il futuro, nei casi di specie, modifiche con effetto immediato all’ordinamento dei campionati, proprio al fine di consentire il regolare svolgimento degli stessi ed evitare, come in questo caso, un’impasse istituzionale che avrebbe, in quel particolare momento, danneggiato i già precari delicati equilibri delineatisi e, solo successivamente, abbia annullato (rectius revocato) il proprio comunicato con il quale aveva disposto le condizioni per procedere all’eventuale integrazione degli organici, decidendo, per quest’anno, di non avvalersi di tale prerogativa, prevedendo, pertanto, che solo chi avesse conquistato il proprio diritto sul campo, partecipasse al campionato di Serie B (d’intesa con la stessa LNPB). Nei provvedimenti impugnati, fra l’altro, si ritiene siano sufficientemente evidenziati i motivi di prevalente interesse pubblico che hanno condotto alle decisioni qui contestate. Al riguardo va evidenziato che più volte la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto legittimo un provvedimento di secondo grado con il quale, in ragione degli interessi pubblici sottesi, addirittura a seguito di una procedura ad evidenza pubblica già aggiudicata, è stato revocato un atto di aggiudicazione provvisoria, ritenendo, ad esempio, che: “La decisione dell’amministrazione di procedere alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria e di non dar corso definitivo alla gara svolta, in presenza di ragioni di pubblico interesse, non è neanche da classificare come attività di secondo grado (diversamente dal ritiro dell’aggiudicazione definitiva), atteso che, nei confronti di tale determinazione, l’aggiudicatario provvisorio vanta solo un’aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento e che la non conferma o revoca dell’aggiudicazione provvisoria non costituisce attività di secondo grado, ma rientra nell’unico procedimento di gara e nella medesima sequenza procedimentale” (Tar Piemonte, sez. II, 17 luglio 2017, 861).

Nel caso di specie non è stata emanata alcuna graduatoria ufficiale; anche tale circostanza non può che incidere sulla sussistenza dell’interesse ad agire proprio in quanto non è dato conoscere ufficialmente neanche quali sarebbero state le Società concretamente interessate al positivo provvedimento di integrazione in quanto in possesso dei requisiti legittimanti la concessione della licenza. Al riguardo è sufficiente evidenziare l’attuale pendenza innanzi agli organi di giustizia amministrativa dei ricorsi presentati dalle Società Ternana, Pro Vercelli e Siena avverso la pronuncia della Corte Federale d’Appello che ha ritenuto illegittimi alcuni criteri di esclusione indicati nel C.U. 56/18, problematica non risolta dalla pronuncia di improcedibilità per difetto di interesse del Collegio di Garanzia del CONI, nonché la presenza, per la Società Calcio Catania, di una sanzione, a titolo di responsabilità oggettiva e presunta ex art. 7, commi 4 e 5 del CGS FIGC, scontata nella stagione sportiva 2016/2017 per effetto del C.U. 24/TFN del 12 ottobre 2016 non impugnato da parte di alcuni dei deferiti (direttore sportivo p.t. della Società Calcio Catania Spa e dalla stessa Società), sanzione, tra l’altro, che non si può prevedere come sarebbe stata valutata dagli organi federali ai fini della procedura di “ripescaggio” revocata.
L’insussistenza dell’interesse a ricorrere induce a ritenere superata anche la questione relativa alla mancata impugnativa della nota prot. 53 del 31 luglio 2018 del Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B trasmessa a tutte le Società ricorrenti e delle relative delibere assembleari della Lega Nazionale Professionisti Serie B del 10 luglio 2018 (già resa nota mediante comunicato stampa pubblicato in pari data) e del 30 luglio 2018 (resa nota mediante comunicato stampa in pari data), con i quali la Lega Nazionale Serie B disponeva il cd “blocco di ripescaggi”, in quanto autonomamente lesivi (tanto è vero che tali atti hanno formato oggetto di autonoma impugnazione innanzi al Collegio di Garanzia da parte delle Società Ternana e Pro Vercelli), avuto riguardo sia alla inapplicabilità dei termini di sospensione feriale ai procedimenti in corso in ragione della loro intrinseca natura di urgenza (vedasi Collegio di Garanzia CONI, 8 maggio 2017, n. 34), sia all’eventuale possibilità di rimessione in termini dei ricorrenti (in questo caso la sola Ternana), evidenziata dal Collegio di Garanzia nella propria decisione n. 62 del 2 settembre 2018.

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UFFICIALE: Serie B, TFN ritiene inammissibili i ricorsi

Il presidente Cesare Mastrocola, gli avvocati Valentino Fedeli, Pierpaolo Grasso (Bari), Marco Santaroni (Roma), Sergio Quirino Valente (Teramo) e il rappresentante dell’Aia Giancarlo Di Veglia, in rappresentanza del Tribunale Federale Nazionale, dopo la veloce udienza di venerdì pomeriggio hanno emesso il verdetto sui ricorsi di Catania, Ternana, Siena, Novara e Pro Vercelli che chiedevano il ripristino del format della Serie B a 22 squadre. Sono inammissibili. Stessa sorte per il ricorso dell’Avellino che spingeva per ottenere la riammissione in cadetteria.

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TRANI (vice Pres. Siena): “Si doveva fermare tutto. Siamo vittime di un abuso, non ladri! Non dormiamo da mesi, la B è un diritto di noi ripescabili”

Federico Trani, vice Presidente della Robur Siena, un fiume in piena nella conferenza stampa post-gara di Siena-Pontedera, match d’esordio in Serie C. Focus sul caso ripescaggi. Queste le parole di Trani evidenziate da TuttoCalcioCatania.com:

“Noi siamo sempre stati zitti per cercare di mantenere un certo stile ed equilibrio. Ma adesso è giusto parlare. Ci hanno fatto passare per i ribelli, ma la realtà è ben altra cosa. Le squadre ripescabili sono state vittime della situazione. Qualcuno ha detto che bisogna vincere sul campo. E’ una cavolata perchè noi i requisiti per partecipare alla B li abbiamo, lo diceva la normativa. Le squadre hanno sistemato gli stadi, messo i soldi, presentato documentazioni. Fino a quando non ci restituiscono i soldi, noi siamo in B e vittime di un abuso perpetrato da mesi. Non ci hanno ancora detto ‘andate a quel paese e riprendetevi i soldi’. E’ un abuso fatto a società, città, tifosi e presidenti. Noi non abbiamo dormito per tre mesi. Quelli che hanno fatto questo abuso non dovranno dormire neanche loro”.

“Evidentemente in Italia va bene così. E’ giusto che in Italia si facciano i cazzi propri. Che tutti pensino al proprio orticello. Ad agosto dovevamo metterci a Roma seduti e stare lì. Questo è un abuso di potere. Noi saremmo stati pronti a non giocare fino a Natale. Non ce ne fregava nulla perchè il Siena è stato malmenato, seviziato, distrutto insieme alle altre società da decisioni prese così, a cuor leggero. Stiamo facendo la guerra perchè domani si sveglia chi per esso e dice ‘facciamo la A a 25 squadre, togliamone 20 dalla C’. Oppure ‘facciamo l’intervallo da un’ora e mezza’. E sono legittimati a farlo perchè tanto va bene così. Ha ragione chi fa le minacce, non chi segue le regole perchè siamo in Italia. Il Siena è una squadra in B in questo momento, che ha il diritto e l’idoneità per stare in B. Vi sembra normale che i club che hanno la ragione vengano individuati come ribelli perchè fanno ricorso? Ma cos’è? Noi abbiamo messo i soldi per la B e la C. Una pagliacciata. Fa specie che siamo targati come quelli che hanno fatto il casino, come poveracci… invece non è così. Sono gli altri i ribelli, che vanno contro. Fa specie come nessuno abbia avuto un barlume per fermare tutto. Fare una protesta. Fermare il campionato. A me non frega nulla dei contentini. Bisognava fermare tutto, che i calciatori rimanessero a braccia conserte piuttosto che giocare perchè qua si parla di lavoro, di gente che va a zonzo”.

“Vi sembra normale che qualcuno legittimi queste cose? Un giorno il Coni ci manda al TFN, poi il Tfn ci manda al Coni, poi il Tfn al Caf, il Caf al Coni, si va al Consiglio di Stato, di nuovo il Coni. Cos’è? La Fiera dell’Est? Immaginatevi le condizioni in cui versano le squadre coinvolte. Immaginatevi cosa significhi non sapere dove giocare. Cambiano gli stipendi, non sai con quali compagni affronti la stagione, a che ora giochi, se andare in Piemonte o in Sicilia. Viene quasi da ridere. E poi chiediamo la legalità quando facciamo passare per regolare qualcosa di illegale. E’ come se noi volessimo rubare qualcosa, in realtà la B sarebbe il posto che ci spetta ed abbiamo il diritto di pretenderlo, non si tratta di opportunità. Se la normativa prevede il ripescaggio, deve esserci il ripescaggio essendo in regola. Poi succede che c’è chi perde a tavolino, con le seggiole al posto delle panchine. E noi che abbiamo speso migliaia di euro spesi per sistemare lo stadio? Facendo controlli e presentando regolare documentazione? I soldi versati non valgono nulla? Il Siena ha tutte le caratteristiche delle squadre che militano in B”.

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GOZZI (Pres. Virtus Entella): “Noi virtualmente in B. Grossi danni economici e morali”

Ai microfoni di Radio Anch’Io è intervenuto il presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi facendo il punto della situazione sul suo club in ottica riammissione:

“E’ successo che l’Entella è retrocessa sul campo, ma a seguito del processo al Cesena per le plusvalenze fittizie, dopo un lungo iter giudiziario durato tutta l’estate, il Collegio di Garanzia le ha dato ragione, sentenziando la riammissione in B: la sentenza si applica, non si discute, e la Federazione avrebbe avuto l’obbligo di riscrivere la classifica, ma invece di fare questo, la FIGC e la Lega B hanno impugnato la decisione di un organo supremo. Ma la Lega B non ha legittimità, non sono loro a decidere chi prendere parte al campionato, mentre non si capisce perché la Federazione va davanti al TAR contro una sua affiliata. La Lega Pro, invece, ha applicato fedelmente la sentenza, e non ci fa giocare perché siamo virtualmente in B, vediamo cosa accadrà il 9 ottobre. Ma questo porta grossi danni economici e morali“.

“Qua siamo nelle mani della giustizia ordinaria, non sappiamo neppure quando si finirà, ma la decisione è della Federazione, non nostra. E con un altro paradosso: la Procura Federale aveva chiesto in primo grado la penalizzazione del Cesena nella stagione ’17-18, la sentenza del Collegio di Garanzia ha accolto tale richiesta, per cui la Federazione ha fatto ricorso contro se stessa. Questo la dice lunga sulla crisi del calcio italiano, ben spiegata da Giorgetti: il sistema è profondamente malato, da sostituire. A ogni modo, noi al TAR saremo presenti per difendere le nostre ragioni: chiaro che se dovessimo essere riammessi in B troppo tardi per farlo si aprono scenari di forte richiesta di danno. Ho già chiesto a una società di revisioni di farmi il calcolo”.

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BARAYE: “Catania nel destino. Pubblico straordinario, ricordo i derby col Palermo. Baldini secondo padre”

Curiosa intervista che il laterale sinistro del Catania Joel Baraye ha concesso al quotidiano La Sicilia parlando anche di passato e futuro. Queste le parole di Baraye evidenziate da ‘TuttoCalcioCatania.com’:

“Ero un ragazzino quando in Senegal trasmettevano le partite della Serie A italiana. Era facile tifare per la Juve, per il Milan. Scelsi il Catania per due motivi: da formazione poco considerata, è riuscita a battere i grandi club. Ma anche perchè il pubblico del Massimino era qualcosa di straordinario. Mi piaceva la squadra, mi impressionava il pubblico che spingeva anche quando i confronti si mettevamo male. Mi ha fatto simpatia tutto il contesto. Ricordo i derby col Palermo. C’era sempre un’atmosfera particolare. Quando sono approdato in Italia, a 16 anni, a Brescia ripetevo continuamente al dg Pietro Strada che prima o poi avrei vissuto un’esperienza al Sud. Se fosse stato possibile avrei scelto Catania”.

“Frequentavo le scuola calcio, poi sono andato in Francia approdando al Monaco, esperienza utile. A Brescia è stato Ivo Iaconi a farmi esordire a 17 anni, contro il Varese. A Brescia ho lavorato pure con Boscaglia imparando molto. Baldini? Un secondo padre per me. Mi ha sempre trattato benissimo, eppure nella Carrarese sono rimasto solo per sei mesi. Con Baldini è stato fin dal primo momento un rapporto basato sulla sincerità, che mi ha aiutato a crescere”.

“Futuro? Vorrei specializzarmi per diventare procuratore di calcio. In Africa ci sono molti talenti sconosciuti che meritano un’occasione. Io sono stato molto fortunato, ho molti amici che cercano di arrivare qui. Spero un giorno di aiutare i miei fratelli senegalesi. Se ho visitato Catania? Poco, spero di vedere l’Elefante con le zanne bianche sistemato nella piazza principale. Divido la casa a Torre del Grifo con Manneh, per ora non è il caso di metterci alla guida dell’auto per raggiungere il centro città, c’è poco tempo”.

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AVV. CATANIA: “Legge si rispetta, non molliamo”

“La legge va rispettata e noi non molliamo. Il Catania ha tutto il diritto a giocare in Serie B e andremo sino in fondo. Non è solo una questione di risarcimenti che già ci spettano per il grosso danno arrecato, ma di rispetto delle leggi, delle regole. Tutti i ricorsi sono stati in ogni caso presentati”. Si leggono queste parole sul quotidiano La Sicilia, rilasciate da Giuseppe Gitto, uno dei legali rappresentanti del Calcio Catania. La società rossoazzurra insiste nel ritenere il ripescaggio in Serie B un diritto. Dopo l’esordio in B, si attendono novità significative sul fronte del Tribunale Federale Nazionale chiamato a decidere quest’oggi sui ricorsi relativi al format della B.

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AYA: “Vittoria importante dopo mesi difficili”

“Vittoria importante.. dopo mesi difficili !! #RendeCatania #Avanti #SulPezzo #Vincere”. Il breve commento del difensore rossoazzurro Ramzi Aya su Facebook sulla partita che il Catania ha vinto sabato pomeriggio contro il Rende all’esordio in campionato presso lo stadio “Marco Lorenzon”. Lo stesso Aya è stato uno dei migliori in campo nell’arco dei 90′.

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SERIE C: tra le altre “ripescande” vince solo la Pro Vercelli

Lunghissimo stop concluso. Finalmente é arrivato il momento dell’esordio in campionato per tutte le squadre che ancora ambiscono al ripescaggio. Dopo l’importante vittoria del Catania sull’insidioso campo di Rende, le altre non vanno oltre il risultato di parità nella 4/a giornata di Serie C. Ad eccezione della Pro Vercelli, che va a vincere in trasferta contro l’Albissola.

Questo l’esito delle gare d’esordio delle “ripescande” nel dettaglio:

Novara 1-1 Juventus B
Vis Pesaro 0-0 Ternana
Siena 0-0 Pontedera
Albissola 2-3 Pro Vercelli

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