VECCHIO CATANIA: ammende a Le Mura e Dottore, le motivazioni del Tribunale Federale Nazionale

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Un paio di settimane fa il Tribunale Federale Nazionale si è pronunciato sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5903/794pf21-22/GC/gb del 14 febbraio 2022 nei confronti dei sigg.ri Le Mura Nicola (ex amministratore unico), Dottore Mario (ex responsabile sanitario) e della società Calcio Catania Spa. La vicenda si riferisce alla stagione sportiva 2020/21 ed il deferimento è stato dichiarato improcedibile nei confronti della società Calcio Catania Spa (essendo revocata l’affiliazione alla FIGC), mentre Le Mura e Dottore hanno ricevuto un’ammenda rispettivamente di euro 2.000,00 e 3.420,00.

Il motivo? Violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1, delle NOIF e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e di quanto previsto dall’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari.

In particolare, per non aver sottoposto il calciatore Golfo Francesco Matteo al test sierologico al T0 il giorno 30.01.21; per non aver sottoposto il calciatore Sales Simone al tampone al T-1 il giorno 12.01.21; per non aver sottoposto il calciatore Giosa Antonio al test sierologico al T0 il giorno 22.01.21 ed al tampone al T-1 il giorno 19.01.21; per non aver sottoposto Pinto Giovanni al test sierologico al T0 il giorno 11.02.21; per non aver sottoposto Santurro Antonio al tampone al T-1 il giorno 12.02.21; per non aver sottoposto Piccolo Antonio al tampone al T-1 il giorno 03.03.21; per non aver sottoposto Zanchi Andrea al tampone al T0 il giorno 03.03.21; per non aver sottoposto Manneh Kalifa al tampone al T-1 il giorno 29.03.21; per non aver sottoposto il calciatore Borriello Francesco al test sierologico il giorno 30.03.21.

Nessun dubbio sulla responsabilità del responsabile sanitario ed anche su quella del sig. Nicola Le Mura, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società Calcio Catania Spa. Tuttavia, sotto il profilo sanzionatorio, la condotta di quest’ultimo va distinta e attenuata rispetto a quella del responsabile sanitario cui competeva certamente, stante la sua specifica attività, il rigoroso rispetto della normativa invece violata.

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