CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA: modifica testi ufficiale e presto in vigore

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Giustizia sportiva

Poco tempo fa vi avevamo parlato della necessità di adeguare le disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva al nuovo Codice di Giustizia sportiva del CONI, approvato dal Consiglio Nazionale il 9 novembre 2015 e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il successivo 16 dicembre. Ebbene il Presidente Federale Gabriele Gravina ha deliberato l’ok alle modifiche richieste. Ufficiali i nuovi testi degli articoli del Codice, la cui entrata in vigore verrà resa nota successivamente. Ecco di seguito riportate tutte le modifiche:

ARTICOLO 20, SOSPENSIONE CAUTELARE

1.Su richiesta del Procuratore federale, il Tribunale Federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussista il concreto ed attuale pericolo che l’incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, disporre in via cautelare, la sospensione da ogni attività dei tesserati nei cui confronti è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare.

2.Su richiesta del Procuratore federale, il Tribunale federale può disporre il divieto temporaneo di utilizzazione del campo delle società nei confronti delle quali è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare per fatti gravi.

2 bis.Il Tribunale se, per ragioni di urgenza, non può convocare il soggetto interessato alla misura cautelare, decide con decreto motivato e convoca le parti per l’audizione da effettuarsi entro tre giorni dalla comunicazione del decreto che può essere confermato o revocato.

2 ter.Contro il provvedimento del Tribunale federale è ammesso reclamo entro sette giorni dalla comunicazione alla Corte di Appello Federale, la quale, concessi i termini a difesa e convocate le parti, decide nei successivi 20 giorni.

3.I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 divengono inefficaci dopo trenta giorni dalla loro pronuncia, salvo motivata rinnovazione per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni da adottarsi prima della scadenza del periodo di sospensione inflitto. La proposizione del reclamo non ha effetti sulla sospensione.

4.I periodi di sospensione già scontati, devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

5.I provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 2 bis e 2 ter devono essere motivati.

ARTICOLO 23, APPLICAZIONE DI SANZIONI SU RICHIESTA DELLE PARTI

1.I soggetti di cui all’art. 1 bis comma 1 possono accordarsi con la Procura federale, prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura.

2.L’accordo è sottoposto, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.

3.Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo dall’ordinamento federale.

ARTICOLO 29, GIUDICI SPORTIVI NAZIONALI E TERRITORIALI

1.I Giudici Sportivi sono articolati a livello nazionale e a livello territoriale. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni nazionali, nonché per le attività agonistiche direttamente organizzate dalla LND. I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni territoriali.

2.I Giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all’art. 35. Il giudice sportivo può effettuare audizioni ai fini della decisione.

3.I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco.

4.Il procedimento di cui ai commi 2 e 3 è instaurato:
a) d’ufficio e si svolge sulla base dei documenti ufficiali;
b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara.

5.I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità del campo di giuoco (porte, misure del terreno di giuoco, ecc.).

6.Il procedimento di cui al comma 5 è instaurato:
a) d’ufficio e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;
b) su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all’arbitro dalla società prima dell’inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l’arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. Il reclamo deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara.

7.I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e/o degli assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi dell’art. 17, comma 5.

8.Il procedimento di cui al comma 7 è instaurato:
a) d’ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;
b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara stessa. Nelle gare di play‐off e play‐out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere presentato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara.

8 bis.Per tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su reclamo di parte, l’istante e gli altri soggetti interessati individuati dal giudice possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della decisione, la cui data deve essere comunicata alle parti a cura della segreteria.

9.I giudici sportivi giudicano su questioni in materia tecnico‐agonistica, anche avvalendosi, ove necessario; della consulenza tecnica di un rappresentante dell’AIA. In caso di assenza o impedimento, i giudici sportivi sono sostituiti da Giudici sportivi sostituti, ai quali è possibile delegare la competenza su particolari campionati, nell’ambito della rispettiva Lega, Comitato o Divisione.

ARTICOLO 31, CORTE FEDERALE D’APPELLO

1.La Corte federale di appello è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso:
a) le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale;
b) le decisioni dei Tribunali federali a livello territoriale. La Corte federale di appello decide sulle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale federale a livello nazionale e del Tribunale federale a livello territoriale. Inoltre, la Corte federale di appello:
a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;
b) su ricorso del Presidente federale, giudica sulle decisioni adottate dai Giudici sportivi territoriali e nazionali, dal Tribunale federale a livello territoriale, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale;
c) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;
d) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempreché non si tratti di questioni all’esame degli Organi della giustizia sportiva;
e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.

2.La Corte federale di appello è composta da almeno cinquanta componenti, compresi il Presidente e i Presidenti di sezione. Essa si articola in almeno quattro sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive, presieduta dal Presidente della Corte federale di appello. Il Presidente della Corte federale di appello è preposto alla prima sezione ed, in caso di impedimento, le relative funzioni sono svolte nell’ordine dai Presidenti delle sezioni successive, con funzioni giudicanti.

3.La Corte federale di appello si riunisce nella sede federale. Per particolari esigenze, il Presidente può indicare una sede diversa.

4.Le sezioni con funzioni giudicanti, giudicano con la partecipazione di cinque componenti; in caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità, la Corte federale di appello può giudicare con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente di sezione.

5.Alle riunioni della sezione con funzioni consultive partecipano cinque componenti, compreso il Presidente.

6.Il Presidente della Corte federale di appello può disporre che le sezioni con funzioni giudicanti si pronuncino a sezioni unite sugli appelli che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle diverse sezioni ovvero su quelli che riguardino questioni di diritto particolarmente rilevanti. In tal caso, la Corte giudica con la partecipazione di cinque componenti, tra i quali il Presidente della Corte di giustizia federale e i Presidenti di sezione.

7.All’inizio di ogni stagione agonistica, il Presidente assegna i componenti alle sezioni con funzioni giudicanti e alla sezione con funzioni consultive sulla base di criteri di rotazione.

8.Ciascun Presidente di sezione definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l’indicazione dei componenti relatori, e l’ordine del giorno. Ciascun Presidente di sezione dispone altresì i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero i due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale.

9.La Corte federale di appello giudica su questioni in materia tecnico‐agonistica, anche avvalendosi della consulenza tecnica di un rappresentante dell’AIA.

ARTICOLO 32 TER, AZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE

1.Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione.

2.L’archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio ovvero l’illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l’autore.

3.Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.

4.Quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore federale, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. In caso di impedimento dell’incolpando che abbia richiesto di essere sentito, o dei suoi difensori, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare una memoria sostitutiva. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all’incolpato e all’organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

5.Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d’ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

6.È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione.

7.Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, si applica la norma di cui all’art. 41, comma 1, del presente Codice. Nel caso di più incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti i Tribunali Federali del luogo ove la violazione risulta commessa.

8.Il provvedimento di deferimento o di archiviazione, relativo alle fattispecie di cui all’art. 5, deve intervenire entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza delle dichiarazioni da parte della Procura federale.

ARTICOLO 32 QUINQUIES, SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI

1.Il Procuratore federale deve svolgere tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.

2.A tal fine, iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto in conformità alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in quanto compatibile.

3.La durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per quaranta giorni. In casi eccezionali, la Procura Generale dello Sport può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione della autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

4.Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all’archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l’archiviazione con determinazione succintamente motivata.

5.Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l’identità, nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia. Norma Transitoria. Le modifiche al comma 3 dell’art. 32 quinquies si applicano ai procedimenti iscritti nel relativo registro dal 1° marzo 2016.

ARTICOLO 32 SEXIES, APPLICAZIONI DI SANZIONI SU RICHIESTA E SENZA INCOLPAZIONE

1.I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l’applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall’ordinamento federale, l’adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore federale, prima di addivenire all’accordo, informa il Procuratore generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.

2.L’accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, ove ritenga opportuno formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, sente a tal fine il Consiglio Federale. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’accordo, alle sanzioni pecuniarie in esso contenute. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, la Federazione da atto della intervenuta risoluzione dell’accordo con Comunicato Ufficiale ed, esclusa la possibilità di concluderne altro ai sensi del comma 1, la Procura Federale procede per quanto di sua competenza.

3.Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall’ordinamento federale.

ARTICOLO 32 SEPTIES, RAPPORTI CON L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

1.Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l’Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l’Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.

2.Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.

3.Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l’Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l’acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

4.La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l’acquisizione di detti atti o documenti per l’esercizio delle specifiche attribuzioni del Codice di Giustizia Sportiva del CONI. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

ARTICOLO 43 BIS, PROCEDIMENTO PER L’IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE FEDERALI

1.I ricorsi per l’annullamento delle delibere della Federazione, nei casi e con le modalità previste dall’art. 31 del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI, sono proposti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale‐ sezione disciplinare.

2.Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’atto o, in caso di mancata pubblicazione, dall’avvenuta conoscenza dello stesso.

3.Pervenuto il ricorso al Tribunale, il Presidente, accertata l’avvenuta notificazione alle parti interessate da eseguire con le modalità previste dall’art. 38, dispone la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.

4.Il termine per comparire innanzi al Tribunale non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell’avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi.

4 bis.La parte ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere al Tribunale l’emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo da comunicarsi agli interessati. In tal caso, questi ultimi possono presentare memorie e documenti nel termine fissato dal Tribunale.

5. Il presente procedimento si applica anche alle delibere adottate dalle componenti federali, ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti.