GIUDICE SPORTIVO: Bertaccini, Claiton e Russotto squalificati. Idem Periti e D’Agostino della Vibonese

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Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta dell’11 Novembre 2021 ha deliberato d’infliggere squalifiche nei confronti del match analyst rossazzurro Davide Bertaccini, dei calciatori del Catania Claiton e Andrea Russotto, oltre che di due componenti dello staff tecnico della Vibonese: l’allenatore Gaetano D’Agostino ed il preparatore dei portieri Salvatore Periti.

Bertaccini è stato sanzionato con due gare di squalifica e ammenda di 500 euro “per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, al termine della gara, al centro del campo, proferiva ripetutamente all’indirizzo di un tesserato avversario parole minatorie, mimando il relativo gesto. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S. ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta e la situazione generale determinatasi a seguito delle parole pronunciate precedentemente dall’allenatore della Vibonese. (r.proc. fed., r.c.c., panchina aggiuntiva)”.

Due giornate di squalifica anche nei confronti di Russotto “1. per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, a due minuti dal termine della gara, insieme ad un compagno di squadra, in reazione ad una frase pronunciata dall’allenatore della Vibonese, proferiva all’indirizzo di questi parole offensive e minatorie; 2. per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, a fine gara, insieme ad un compagno di squadra, si dirigeva di corsa verso l’allenatore della Vibonese, venendo bloccato da dirigenti e tesserati del Catania; 3. per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti del Capitano della squadra avversaria in quanto, a fine gara, avvicinandosi ai giocatori della Vibonese ma fermato dai suoi compagni e dai suoi dirigenti, proferiva ripetutamente nei confronti del predetto calciatore un epiteto ingiurioso. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S. ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta e la situazione generale determinatasi a seguito delle parole pronunciate precedentemente dall’allenatore della Vibonese. (r.proc. fed., r.c.c.)”.

Una gara effettiva di squalifica inflitta al brasiliano Claiton “1. per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, a due minuti dal termine della gara, insieme ad un compagno di squadra, in reazione ad una frase pronunciata dall’allenatore della Vibonese, proferiva all’indirizzo di questi parole offensive e minatorie; 2. per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, a fine gara, insieme ad un compagno di squadra, si dirigeva di corsa verso l’allenatore della Vibonese, venendo bloccato da dirigenti e tesserati del Catania. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S. ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta e la situazione generale determinatasi a seguito delle parole pronunciate precedentemente dall’allenatore della Vibonese. (r.proc. fed., r.c.c.)”.

Per quanto concerne la Vibonese, invece, un turno di stop e ammenda di 500 euro all’indirizzo di Periti “per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, al 38′ minuto del 2 tempo, proferiva parole ingiuriose all’indirizzo di un componente della panchina avversario e si alzava in piedi rivolgendogli gesti irriguardosi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S. ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta (r. AA1, panchina aggiuntiva)” e due giornate a D’Agostino “per avere, a due minuti dalla fine della gara, a seguito di una decisione dell’arbitro, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dello stesso accusandolo di parzialità, così provocando la reazione di tesserati della squadra avversaria. Misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.)”.

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