GIUDICE SPORTIVO: ammenda al Catania. Squalificati Claiton, Lorenzini e Baldini

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Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, dopo la disputa di Avellino-Catania ha assunto la decisione d’infliggere al club rossazzurro un’ammenda di 500 euro ed un turno di squalifica nei confronti del tecnico Francesco Baldini e dei calciatori Filippo Lorenzini e Claiton.

L’ammenda รจ scattata “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per lโ€™incolumitร  pubblica, consistiti nellโ€™aver fatto esplodere, allโ€™interno del settore loro riservato, al 18ยฐminuto del secondo tempo, un petardo di elevata potenza. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalitร  complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Societร  sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.)”.

In merito al turno di stop a Baldini,ย nella motivazione si legge: “Per aver pronunciato, al 37ยฐminuto del secondo tempo, in un unico contesto, per due volte, unโ€™espressione blasfema mentre si trovava in prossimitร  della panchina. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S, ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022. (r. proc. fed.)”.

Arrivata anche la squalifica di Claiton “per avere, al 42ยฐminuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV ufficiale, in quanto, dopo essere giร  stato richiamato, pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalitร  complessive della condotta (r.IV ufficiale)”.

Squalificato, infine, Lorenzini “per avere, al 21ยฐminuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario ed impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalitร  complessive dei fatti”.

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