CATANIA: nuova batosta, Procura deposita istanza di fallimento. Cosa significa e lo scenario che si presenta

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Catania Tribunale

Mentre da mesi si susseguono i ritardi per la concretizzazione della cessione del Calcio Catania (il Comitato di Pagliara e Pellegrino spinge), dopo la trattativa con Apache Corporation rivelatasi un bluff arriva un’altra cattiva notizia in casa rossazzurra. La Procura della Repubblica ha presentato istanza di fallimento presso il Tribunale di Catania e l’udienza è stata fissata per il 25 maggio. Cosa significa? La Procura, sulla base delle verifiche effettuate, ravvisa che il Catania non sia in grado di adempiere con mezzi normali e con regolarità agli obblighi assunti per l’esercizio quotidiano dell’impresa. In altre parole, evidenzia l’incapacità da parte del Catania di far fronte ai propri debiti, ritenendo quindi fondato lo stato d’insolvenza.

Fino a 7 giorni prima dell’udienza, le parti possono presentare memorie difensive, depositare documenti ed eventuali relazioni tecniche. Vengono inoltre depositati i bilanci degli ultimi tre esercizi ed un resoconto sullo stato dell’impresa (situazione patrimoniale, economica e finanziaria), fatta salva la possibilità del Tribunale di chiedere ulteriori informazioni. Nel giorno fissato, i giudici, in camera di consiglio, valutano le ragioni delle parti. Ammettono, se c’è bisogno, i mezzi di prova richiesti o che, d’ufficio, ritengono necessari. Se vengono accertati i presupposti, l’istanza è accolta ed il procedimento si conclude con sentenza che dichiara il fallimento e l’azzeramento del CdA. In caso contrario, se i presupposti non sussistono, il tribunale emette decreto motivato che rigetta l’istanza. I creditori, comunque, hanno anche la possibilità di ritirare l’istanza, prima della sentenza, attraverso una dichiarazione detta desistenza.

La sentenza di accoglimento è impugnabile dal debitore entro 30 giorni, con ricorso in corte d’appello che, sentite le parti, decide di accogliere o revocare il fallimento. L’opposizione all’istanza, comunque, non sospende gli effetti della sentenza, se non per “gravi motivi” che possono essere, ad esempio, l’esistenza di una prelazione da rispettare e chiarire, l’esistenza di trascrizioni rilevanti non considerate, la presenza di una proposta di concordato che non prevede l’alienazione di un determinato bene, il verificarsi di una turbativa d’asta). Contro la sentenza d’appello è ammesso il ricorso in Cassazione, entro ulteriori 30 giorni dalla notifica dalla data di notifica dell’atto giudiziario.

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