CORONAVIRUS IN SICILIA: ecco la nuova ordinanza di Musumeci (valida dal 14 agosto al 10 settembre)

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Art. 1 (disposizioni per i cittadini siciliani che fanno rientro nell’Isola dai territori di Grecia, Malta e Spagna)

I cittadini siciliani, residenti o domiciliati nell’Isola, che dalla data del 14 agosto 2020 siano rientrati dai territori di Grecia, Malta e Spagna o che dagli stessi territori abbiano soltanto transitato, debbono: a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; b) rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio; c) essere presi in carico dalle U.S.C.A. territorialmente competenti ai fini del compiuto assolvimento della sorveglianza sanitaria; d) permanere in isolamento fiduciario presso la propria residenza o domicilio ai sensi di quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti; e) essere sottoposti a tampone oro-rino-faringeo al termine del periodo di quattordici giorni di quarantena.

Art. 2 (disposizioni per i soggetti che fanno ingresso in Sicilia dai territori di Grecia, Malta e Spagna)

I soggetti non residenti o non domiciliati nell’Isola che facciano ingresso in Sicilia dalla data del 14 agosto 2020 provenendo dai territori di Grecia, Malta e Spagna o che dagli stessi territori abbiano soltanto transitato, debbono: a) registrarsi sul sito internet siciliasicura.com, compilando integralmente il modulo informatico previsto; b) utilizzare la WebApp collegata (o scaricata in forma gratuita sul proprio dispositivo di telefonia mobile, dalle piattaforme Apple Store e Android, l’applicazione “SiciliaSiCura”), con finalità di contatto con il Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) ed eventuale monitoraggio/assistenza del proprio stato di salute; c) essere presi in carico dalle U.S.C.A.T. territorialmente competenti, per le finalità di cui all’art. 3 dell’ordinanza del Presidente della Regione n. 24 del 6 giugno 2020; d) indossare la mascherina nei luoghi pubblici e aperti al pubblico e in tutte le occasioni di contatto con soggetti estranei al proprio nucleo familiare. Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente valuta di sottoporre i soggetti di cui al comma 1 a tampone oro-rino-faringeo o a test sierologico, in ragione dell’evolversi del quadro epidemiologico nel territorio di provenienza.

Art. 3 (esenzioni dagli obblighi di cui all’art. 1)

Gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario di cui all’art. 1 della presente ordinanza non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto, agli operatori sanitari nonché a coloro che si recano e rientrano dai territori di Grecia, Malta e Spagna esclusivamente per documentati motivi di lavoro o di salute. Per le finalità di cui al comma che precede, i lavoratori pendolari che si recano in Grecia, a Malta o in Spagna devono compilare il modello di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza e trasmetterlo al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, a mezzo mail al seguente indirizzo: lavoratoripendolariordinanza32@protezionecivilesicilia.it.

Art. 4 (call center regionale e obblighi informativi)

Il call center regionale di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Presidente della Regione n. 24 del 6 giugno 2020, mediante il numero verde 800.458787, é il recapito telefonico di riferimento per la necessaria assistenza informativa a tutti i soggetti interessati dalle previsioni del presente provvedimento. I servizi di contatto sono organizzati in lingua italiana ed in lingua inglese e devono ricomprendere le informazioni di natura sanitaria per i gestori delle attività produttive, nonché quelle per i cittadini che si sono registrati al sito web dedicato. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente provvedimento, si rinvia all’ordinanza n. 24 del 6 giugno 2020.

Art. 5 (uso della mascherina)

Fermo restando i protocolli nazionali e regionali vigenti, nel luogo di lavoro l’uso della mascherina é sempre obbligatorio per tutti i funzionari e dipendenti delle amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. aventi sede, anche territoriale, in Sicilia, nonché per l’utenza. È, altresì, obbligatorio l’uso della mascherina in luoghi pubblici e privati, anche all’aperto, quando non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale. Rimangono in vigore le disposizioni di cui all’articolo 11 dell’Ordinanza contingibile e urgente del 13 giugno 2020, n. 25, del Presidente della Regione.

Art. 6 (disposizioni finali)

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri vigenti. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente. La presente Ordinanza, con validità dal 14 agosto 2020 e fino al 10 settembre 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

===>>> La nuova ordinanza in formato PDF

 

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